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Somma. Forza Italia: "Bene invito consiglieri di maggioranza ora si riduca la Tares"

lunedì 17 febbraio 2014, di La redazione


Hanno risposto subito all’appello che arrivava da Sommese, Di Palma e la presidente del consiglio Antonietta Esposito. Si tratta dei consiglieri comunali di Forza Italia che all’ipotesi di lavorare per ridurre la pressione fiscale ai cittadini hanno risposto con positività. "L’auspicio dei consiglieri di maggioranza, anche se tardivo, va nella giusta direzione", dichiarano i Consiglieri di Forza Italia Paola Raia, Vincenzo Piscitelli e Gianmartino Maiello. E poi aggiungono: "Si passi subito ad apportare al regolamento Tares le giuste ed opportune modifiche prevedendo una riduzione generalizzata del tributo e l’abolizione dello stesso per le fasce meno abbienti. Su questa misura la maggioranza troverà sicuramente il nostro convinto sostegno.
Siamo pronti ad avallare ogni utile iniziativa, continuano i Consiglieri di Forza Italia, che vada nella direzione di ridurre il carico fiscale e rilanciare l’economia locale; se queste sono le intenzioni dell’amministrazione si continui fino alle prossime elezioni altrimenti si ponga subito fine a questa fase amministrativa".

Messaggi

  • Biagio Esposito ma l consiglio quando approvavano il regolamento tares perchè all’articolo 23 non prevedevano: Almeno le minime norme : Esempio
    1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le
    abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e
    discontinuo.
    2. Con separato atto deliberativo l’Amministrazione disciplina e riconosce in favore
    delle utenze domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio
    domestico, una riduzione della parte variabile della tariffa TARES fino ad un
    massimo del 30%, in proporzione alla riduzione dei rifiuti.
    3. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta
    Comunale, con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della
    specifica voce di spesa del bilancio di previsione, riconosce una riduzione
    percentuale della tariffa dovuta, nella misura appresso indicata, a favore degli
    utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
    a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui capo famiglia risulti
    assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al
    lavoro, accertata nella misura del 100%, ed i cui componenti del nucleo non
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    risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di ______,
    riconosce:
    • una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta – determinata
    in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura
    dell’agevolazione consentita – se l’indicatore della situazione economica
    equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica
    contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente) non è superiore a €
    8.000,00;
    • una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta – determinata
    in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura
    dell’agevolazione consentita – se l’indicatore della situazione economica
    equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica
    contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente) è compreso tra €
    8.000,01 e € 15.000,00;
    b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui il capo famiglia
    ultrasessantacinquenne e l’eventuale coniuge godano della sola pensione
    sociale ed i cui componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte,
    proprietari di alcun immobile nel Comune DI ____________, riconosce:
    • una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta – determinata
    in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura
    dell’agevolazione consentita – se l’indicatore della situazione economica
    equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica
    contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente) non è superiore a €
    8.000,00;
    • una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta – determinata
    in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura
    dell’agevolazione consentita – se l’indicatore della situazione economica
    equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica
    contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente) è compreso tra €
    8.000,01 e € 15.000,00;
    c) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap,
    risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell’Azienda
    Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i cui
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    componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun
    immobile nel Comune di Napoli, riconosce:
    • una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta –
    determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura
    dell’agevolazione consentita – se l’indicatore della situazione economica
    equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica
    contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente) non è superiore a €
    8.000,00;
    • una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta –
    determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura
    dell’agevolazione consentita – se l’indicatore della situazione economica
    equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica
    contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente) è compreso tra €
    8.000,01 e € 15.000,00;
    d) per famiglie numerose (cinque o più componenti), teoricamente più pressate
    dalla TARES prevista, quando sotto 8 mila euro di ISEE, una riduzione del
    40%.
    4. Nella determinazione della misura delle agevolazioni di cui sopra dovrà
    comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti
    ascrivibili alle fattispecie di cui al comma precedente.
    5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.
    6. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato, da
    presentarsi entro il 31 luglio di ciascun anno e con effetto per l’anno in cui essa
    viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto.
    Allorché queste vengano a cessare, la tariffa intera decorrerà dal primo giorno
    del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per
    l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a
    seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire,
    al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per
    l’agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere
    variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente
    l’entità delle agevolazioni.
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    7. Il riconoscimento dell’agevolazione avviene mediante rideterminazione
    dell’importo dovuto per l’annualità per la quale viene richiesta l’agevolazione.
    8. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire
    dell’agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente, il
    Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed
    interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
    9. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già
    riscossi, l’utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
    10. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come
    autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune
    attingendo alle risorse appositamente previste dal bilancio comunale destinate
    alle politiche di agevolazione SOCIALE.
    E la le tariffe differenziate esempio:TARIFFE ANNO 2013
    Utenze domestiche: TARIFFE ANNUE Quota Fissa Quota Variabile
    N° componenti nucleo familiare €/Mq 2013 €/anno 2013
    1 1,86 102,10
    2 2,16 188,99
    3 2,34 222,66
    4 2,50 238,95
    5 2,52 314,99
    6 o più 2,43 369,29
    Questo è solo un esempio ma un consiglio Comunale serio che non dorma ma lavora per la collettività discute e migliora le tasse sempre nell’agevolare il cittadino.
    Va precisato che siccome i Consigliere del Comune di Somma Vesuviana non hanno previsto nel ruolo 2013 "TARES 2013" tali benefici ( ed avendo già avuti per cassa i fondi e spesi i fondi 2013) la Geset nella qualità di tesoreria non potrà effettuare alcuna detrazione DOVRA’ ESSERE IL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA CON DELIBERA E ATTO PREVEDERE LO SGRAVIO. Allora cari consiglieri Comunali di opposizione chiedete un Consiglio Comunale per prevedere un’atto deliberativo che prevede lo sgravio immediato TARES 2013 pe quei cittadini che si trovino nelle condizioni di disagio ecc... questo è essere un serio Consigliere Comunale che guarda al servizio per il Popolo e no al momento speculativo elettorale....... firmato Biagio Esposito

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